1) COS’E’ UN CONSORZIO Dl BONIFICA?
Il Consorzio di Bonifica è un ente privato di diritto pubblico che gestisce le opere di bonifica demaniali avute in consegna dallo Stato e dalla Regione quali canali, impianti irrigui e idrovori, manufatti, casse di espansione all’interno del proprio Comprensorio.
Ha il compito di coordinare interventi pubblici e privati per la salvaguardia del territorio dai dissesti idrogeologici in montagna, per la difesa idraulica e lo smaltimento delle acque meteoriche in pianura e per la distribuzione delle acque irrigue.
Il Consorzio di Bonifica per l’adempimento dei propri fini istituzionali ha il potere d’imporre contributi ai proprietari di immobili quali terreni, fabbricati e strade (previsto dalla Legge Quadro R.D. 215/1933), che ricadono nel proprio Comprensorio definito dalla L.R. n. 5/2009

2) QUALI SONO I BENEFICI CHE SI TRAGGONO DALL’ ATTIVITA’ Dl BONIFICA?
In Pianura si ha il Beneficio Idraulico (per fabbricati, terreni e strade) a sua volta suddiviso in:
– Beneficio di Scolo “S” finalizzato ad assicurare lo scolo delle acque meteoriche comprese quelle raccolte dai sistemi fognari provenienti dai singoli immobili
– Beneficio di Difesa “D” finalizzato a garantire la difesa delle acque provenienti dai territori circostanti prevenendo le esondazioni.
– Beneficio di Base “B” finalizzato alle altre attività istituzionali come progettazione delle opere di bonifica, realizzazione di opere pubbliche, di difesa del suolo, protezione civile, pronto intervento e monitoraggio del territorio
In Montagna si ha il Beneficio di Presidio Idrogeologico a sua volta suddiviso in:
– Beneficio Opere “O” dato dalla realizzazione di opere di difesa, sistemazione e valorizzazione dei territori collinari e montani, al fine di evitare erosioni e frane
– Beneficio di Presidio “P” per la sorveglianza, il monitoraggio, e l’individuazione delle priorità di intervento.
Una parte di terreni prioritariamente in pianura, godono anche del Beneficio di Disponibilità e Regolarizzazione Idrica suddiviso in:
– Beneficio di Funzionalità Irrigua “I” che è dato dalle attività finalizzate al funzionamento mediante manutenzione e sorveglianza ed esercizio della rete idrica
– Beneficio di Distribuzione Idrica (Variabili) determinato dalla distribuzione della risorsa idrica a scopi prevalentemente irrigui.

3) COME VIENE QUANTIFICATO IL BENEFICIO?
Il beneficio conseguito o conseguibile dell’immobile viene quantificato attraverso la combinazione di Indici Tecnici previsti nel Piano di Classifica che tengono conto dell’ubicazione e dell’incidenza delle opere di Bonifica sul medesimo, di Indici Economici e dal Valore Economico “E”.
Il Valore Economico “E”, base imponibile per il calcolo del contributo, è dato dalla Rendita Catastale (fabbricati) o dal Reddito Dominicale (terreni) rivalutati per i coefficienti (moltiplicatori) stabiliti per legge a livello nazionale.
L’Aliquota o Aliquote (in Base ai centri di costo) sono date dai Costi da Ripartite (definiti dal Bilancio Preventivo) / Beneficio Totale (sommatoria di tutti i benefici degli immobili ricadenti nell’area relativa a quel centro di costo).
Il Contributo viene quantificato moltiplicando il Beneficio x aliquota

4) COS’E’ IL PIANO DI CLASSIFICA?
Il PDC è lo strumento fondamentale per regolare il legittimo esercizio del potere impositivo dei Consorzi di Bonifica ed è indispensabile per la determinazione in maniera comprensibile e trasparente degli indici tecnici ed economici di beneficio, conseguito o conseguibile a seguito dalle attività di bonifica.
Il Consiglio di amministrazione del Consorzio annualmente determina il Piano di Riparto degli oneri consortili applicando i criteri di riparto stabiliti dal PDC per suddividere il fabbisogno finanziario previsto nel Bilancio Preventivo.
Il Nuovo PDC, approvato il 28/12/2015 con D.R. 2240 della Regione Emilia-Romagna, ha omologato i parametri per il calcolo del beneficio, con differenze in positivo ed in negativo sugli importi a ruolo rispetto all’anno 2015

5) CHI SONO I CONSORZIATI E PERCHE’ DEVONO PAGARE ?
I consorziati sono tutti i proprietari di beni immobili che ricadono all’interno del Comprensorio Consortile, che sono tenuti a contribuire alle spese di esercizio e manutenzione delle opere di bonifica gestite dal Consorzio, attraverso un contributo obbligatorio annuale (art. 59 R.D. 215/33 art. 864 Codice Civile, , 13 L.R. 42/84), nonché a contribuire alle spese del suo funzionamento in base al beneficio che ne traggono, conseguito o conseguibile a seguito delle costanti attività di Bonifica. (R.D. n. 215 del 1933, art 860 e 864 del Codice civile e L.R. 42/1984).

6) PERCHE’ PAGO ANCHE LA FOGNATURA?
Per la fognatura si paga il servizio di depurazione delle acque nere ed è in carico all’utilizzatore del fabbricato. Il contributo di Bonifica non tiene conto dell’utilizzo dell’immobile, in quanto è definito onere reale sull’immobile e pertanto dovuto solo dalla proprietà.
Si tratta di un’attività del tutto distinta dalle reti fognarie che gestiscono le acque nere nel sottosuolo, mentre il Consorzio gestisce le acque in superficie, anche se con essa talvolta collegata.

7) CHI PAGA NEI CASI DI COMPROPRIETA’? PERCHE’ ARRIVA SOLO AD UN COMPROPRIETARIO ?
Il contributo non è frazionabile tra i comproprietari perché relativo all’immobile: un bene giuridicamente indivisibile che genera un’obbligazione indivisibile. Il contributo imposto dal Consorzio è perciò da intendersi diretto agli immobili per la loro salvaguardia e non alle singole persone fisiche, eventualmente comproprietarie. Gli atti di riscossione sono intestati al rappresentante della proprietà, individuando come primo intestatario della partita del catasto consortile chi ha maggior quota di proprietà oppure a parità di quota chi è primo in ordine alfabetico per codice fiscale; fermo restando il diritto dei cointestatari, obbligati in solido al pagamento del contributo (ex. artt. 1299 e 1317 del C.C.) di indicare fra loro un identificativo diverso alla ricezione oppure di richiedere la suddivisione (in deroga a quanto sopra esposto).
Modulo 4 – Richiesta di invio a comproprietario
Il contribuente comproprietario iscritto a ruolo secondo il criterio indicato al punto “7”, può richiedere attraverso l’apposito modulo, l’iscrizione a ruolo di altro comproprietario con validità dall’anno successivo
Modulo 1 – Suddivisione in quote
È possibile richiedere al Consorzio la suddivisione del tributo per quote di comproprietà, con validità dall’anno successivo a quello della richiesta. Le quote derivanti dalla ripartizione devono essere comunque superiori al contributo minimo iscrivibile a ruolo (del.62/2009) in conformità col minimo emettibile definito dal DPR n. 602/73 e successive modificazioni. Il minimo emettibile ad emissione è pari ad euro 12,00.

8) NON HO RICEVUTO L’AVVISO, MA UN MIO PARENTE/AMICO/VICINO/CONOSCENTE SI, PERCHE’?
I motivi possono essere diversi: primo fra tutti, a differenza di chi riceve l’avviso, non si è proprietari di alcun immobile all’interno del comprensorio (es. si vive in un’abitazione in affitto); se invece si ha una proprietà, può essere che l’importo sia inferiore ad € 12,00 e pertanto, in applicazione del piano di riparto, le quote contributive di importo inferiore all’attuale minimo esigibile mediante ruolo non vengono poste singolarmente in riscossione, ma lo saranno solo quando, sommate più annualità o più articoli dovuti della stessa proprietà consorziata, verrà raggiunto o superato tale valore.
Altra possibilità: indirizzo di recapito errato o per qualche altro motivo mancata consegna della comunicazione. In questo caso si può contattare il Consorzio per le opportune verifiche oppure il servizio postale o attendere semplicemente l’arrivo della cartella di pagamento quale sollecito con il solo aggravio della notifica.

9) CI SONO ALCUNI ERRORI NELL’AVVISO DI PAGAMENTO/CARTELLA ? COSA POSSO FARE ?
Il Consorzio provvede annualmente, prima di procedere all’invio degli avvisi di pagamento, all’aggiornamento delle proprie rubriche anagrafiche, mediante confronto massivo con gli archivi dell’Anagrafe Tributaria, Ini-PEC e successiva normalizzazione dei dati di domicilio fiscale. Il Consorzio tratta puntualmente tutti quegli avvisi che, per una qualsiasi ragione, vengono restituiti al mittente, aggiornando o perfezionando gli indirizzi e provvedendo a rispedire l’avviso di pagamento al nuovo recapito ove possibile. Le inesattezze possono riguardare sia il domicilio fiscale che il carico immobiliare; in entrambi i casi è sufficiente rivolgersi al Consorzio per segnalare l’errore e richiederne la correzione tramite call center 800235320 oppure inviando una mail a segnalazioni@pec.emiliacentrale.it

10) POSSO CAMBIARE INDIRIZZO DI RECAPITO DELL’AVVISO ?
Il domicilio fiscale/residenza è l’indirizzo prioritario di recapito degli avvisi di pagamento, tuttavia i contribuenti, se ne ricorre la necessità, possono indicare un diverso indirizzo di recapito che il Consorzio recepisce ma non sottopone a processi di aggiornamento e normalizzazione per l’anno in corso. Tale indirizzo di recapito alternativo potrà essere disattivato o modificato su richiesta del contribuente (es. domicilio/presso).

11) PERCHE’ NEL MIO PALAZZO PAGO SOLO IO?
Tutti i proprietari di immobili censiti al catasto fabbricati e terreni dell’Agenzia delle Entrate che rientrano nel comprensorio di Bonifica sono stati recepiti negli archivi catastali consortili. Non sono soggetti gli affittuari e i comodatari.

12) CHI DEVE PAGARE IL CONTRIBUTO IN CASO DI AFFITTO, NUDA PROPRIETA’, USUFRUTTO, ECC…?
Il contributo di bonifica è un onere reale sulla proprietà, grava direttamente sull’immobile ed è posto a carico del proprietario (art. 21 del R.D. n. 215/33). Il contributo è a carico di chi gode di diritti reali parziali sul bene immobile (es. usufruttuari, affittuari) solo e soltanto quando questo è espressamente indicato da un contratto o da una sentenza.

13) COS’E’ IL CRITERIO DELLA GRADUALITA’ APPLICATO DAL NUOVO PDC DALL’ANNO 2016 ?
Per attenuare gli aumenti e le diminuzioni derivanti dal passaggio tra i vecchi Piani di Classifica (Ex Bentivoglio Enza, Ex Parmigiana Moglia Secchia e Ex Parmense) ed il Nuovo PDC dell’Emilia Centrale, il Consorzio ha adottato la GRADUALITA’ indicata dalla Giunta della Regione Emilia Romagna con le delibere 2240/2015 e 703/2016 e con l’approvazione del Piano di Riparto con delibera 298/2016 ovvero al graduale aumento o diminuzione da ripartire nel limite massimo di 5 anni, coi seguenti criteri:
• per i vecchi consorziati la gradualità troverà applicazione a tutti coloro che aumentano del 20 % in pianura, o del 15 % in montagna, e di più di 20 euro. Tale misura interesserà anche i consorziati vecchi i cui contributi aumenteranno per le proprietà nelle zone di nuova contribuenza;
• per i nuovi consorziati la gradualità troverà applicazione a coloro che avranno contributi superiori a € 100,00, limitatamente alla quota di contributi superiore a 100 euro e alle/alla proprietà ricadenti nelle zone di nuova contribuenza;
• la gradualità in diminuzione trova applicazione ai consorziati i cui contributi  diminuiranno in misura pari o superiore al 20 % e di 15 euro rispetto al 2015.
Dall’annualità 2020 il criterio della gradualità non viene più applicato.

14) PERCHE’ NON HO MAI PAGATO IL CONTRIBUTO DI BONIFICA, E DAL 2016 DEVO PAGARLO?
Con l’adozione del Nuovo Piano di Classifica e secondo le linee guida definite dalla L.R. 7/2012 sono ridefinite le aree che hanno dei benefici dalle attività del Consorzio, individuandone alcune nuove come il centro storico di Reggio Emilia ed il centro storico di Sassuolo.
Inoltre sono state revocate esenzioni precedentemente adottate (es. F01 inferiori a 250 mq e altre categorie F, terreni aventi R.D. inferiore ad € 6,36, in montagna e superficie inferiore a 250 mq in pianura) in modo da rendere più equa la ripartizione dei costi sostenuti.

15) PERCHE’ DEVO PAGARE SE L’IMMOBILE DI MIA PROPRIETA’ E’ STATO DEMOLITO?
 Dal 2016 tutti gli immobili sono soggetti agli oneri consortili, in base al loro stato denunciato in catasto, quindi saranno in categoria F02 se inagibili o F01 se area urbana derivante da demolizione totale; la base imponibile in questi casi è la superficie.

16) E’ POSSIBILE ESENTARE I CONSORZIATI CON UN REDDITO MOLTO BASSO?
L’Art. 21 del D.R. n. 215/1933 prevede che i contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e sono esigibili con le norme ed i privilegi per l’imposta fondiaria. Alla riscossione si provvede con le norme che regolano l’esazione delle imposte dirette e pertanto non sono previste esenzioni per reddito.
Pertanto, no, il contributo di bonifica è obbligatorio, grava direttamente sull’immobile ed è posto a carico dei titolari di diritti reali di beni immobili (terreni e/o fabbricati) e quindi non dipende e non può dipendere dal reddito e dalle condizioni sociali ed economiche del proprietario..

17) ESISTONO ESENZIONI PER PARTICOLARI TIPI DI IMMOBILI (es. STORICI E ARTISTICI, SEDI ONLUS, CHIESE)?
No, non esistono esenzioni in alcun caso. La Legge italiana stabilisce che l’esenzione dall’imposizione dei contributi e l’applicazione della rendita catastale agevolata sono limitate esclusivamente alle imposte dirette. Completamente diversa è la situazione per quanto attiene i contributi di bonifica che invece vengono imposti a tutte le persone fisiche e giuridiche titolari di diritti reali di proprietà di beni immobili in ragione del beneficio conseguito dall’attività del Consorzio e non quindi in relazione alle qualità o alle finalità dell’immobile.

aggiornato il 27/02/2024