faq - domande frequenti

Il comprensorio del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale comprende quasi tutta la provincia di Reggio Emilia (con esclusione del Comune di Luzzara e di parte dei Comuni di Brescello, Guastalla, Rolo, Reggiolo e Gualtieri). Comprende inoltre, in tutto o in parte ben 16 Comuni della Provincia di Modena che fanno parte del bacino idrografico del Fiume Secchia, nonché 3 Comuni della montagna parmense tributari del Torrente Enza (Monchio delle Corti, Palanzano e parte di Tizzano in Val Parma), una parte del territorio del Comune di Moglia in Provincia di Mantova (Lombardia) oltre ad una parte del Comune di Comano in Provincia di Massa Carrara (Toscana).
Complessivamente il comprensorio consortile si estende sul territorio di 62 Comuni, 5 Province (Reggio Emilia, Modena, Parma Mantova e Massa Carrara) e 3 Regioni (Emilia-Romagna, Lombardia e Toscana).
Da punto di vista idrografico il comprensorio consortile è delimitato, a sud, dal crinale appenninico, a nord, dal Po e dal Cavo Parmigiana Moglia, ed ovest dal Torrente Enza e ad est dal bacino del Fiume Secchia.
E’ possibile consultare la mappa del comprensorio tramite questo link

I Contributi consortili, o Contributi di Bonifica, sono i contributi annuali dovuti dai proprietari degli immobili (fabbricati, terreni e strade) ricadenti nel comprensorio del Consorzio di Bonifica per concorrere alle spese sostenute dall’Ente per la manutenzione e l’esercizio della rete dei canali e degli impianti di bonifica in pianura, nonché per la realizzazione e la gestione delle opere di difesa idrogeologica, sorveglianza e monitoraggio del territorio montano.

Il contributo costituisce un onere reale gravante sull’immobile, è annuale e non è frazionabile per mesi, salvo in casi espressamente previsti dalla normativa.

Il contributo è dovuto dal proprietario dell’immobile risultante alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento ed è assistito dal privilegio sugli immobili, con riscossione secondo le norme previste per l’esazione delle imposte dirette (art. 21 del R.D. 215/1933, artt. 2775 e seguenti, 860 e 864 del Codice Civile, D.Lgs. 46/1999 e 112/1999 e DPR 602/1973).

In caso di trasferimento della proprietà, l’obbligo di pagamento permane in capo al proprietario risultante al 1° gennaio dell’anno di contribuzione, mentre per gli anni successivi il contributo è dovuto dal nuovo proprietario.

Qualora la vendita avvenga entro il 30 giugno, è possibile richiedere il discarico parziale, secondo le modalità previste dal Consorzio (le domande possono essere richieste entro il 30/06, successivamente a tale data non verranno effettuati discarichi parziali per immobili venduti nell’anno in esazione).

Resta inoltre salvo il diritto di rivalsa del venditore nei confronti dell’acquirente per i contributi corrisposti successivamente alla vendita, ai sensi dell’art. 2041 del Codice Civile.

Sì, il pagamento dei contributi di bonifica è obbligatorio per Legge (art. 864 Codice Civile, art. 59 R.D. 215/33, art. 13 L.R. 42/84) per tutti i proprietari di immobili di qualsiasi natura (terreni, case, capannoni, negozi, garage ecc.) che ricadono nel comprensorio del Consorzio

Il Consorzio recepisce più volte l’anno le variazioni catastali dall’Agenzia delle Entrate-Territorio e provvede ad aggiornare la banca dati consortile utile per l’emissione successiva.

Nel caso il contribuente riceva comunque l’avviso telefonare al numero verde 800235320 dalle ore 8,00 alle ore 14,00 dal lunedì al venerdì o scrivere una mail a segnalazioni@pec.emiliacentrale.it (è un indirizzo che riceve mail anche da posta elettronica ordinaria)

Il contributo non è frazionabile tra i comproprietari perché è relativo all’immobile: un bene giuridicamente indivisibile che genera un’obbligazione indivisibile. Il contributo imposto dal Consorzio è perciò da intendersi diretto agli immobili per la loro salvaguardia e non alle singole persone fisiche, eventualmente comproprietarie. Gli atti di riscossione sono intestati al rappresentante della proprietà (proprietario o nudo proprietario), individuando come primo intestatario della partita consortile solitamente chi detiene la maggior quota di proprietà oppure, a parità di quote, al primo in ordine alfabetico per codice fiscale o per intestazione catastale; fermo restando il diritto dei cointestatari, obbligati in solido al pagamento del contributo (ex. artt. 1299 e 1317 del C.C.) in quanto vale la responsabilità solidale (art 1294 c.c.). In deroga a quanto sopra esposto è possibile indicare un cointestato diverso per la ricezione dell’avviso di pagamento oppure richiedere la suddivisione in quote del contributo coi seguenti moduli:

Modulo 4 – Richiesta di invio a comproprietario
Modulo 1 – Suddivisione in quote
NB. la regola per richiedere la suddivisione è che le singole quote derivanti dalla ripartizione, al netto del beneficio di base, siano superiori al contributo minimo iscrivibile a ruolo (del.62/2009) in conformità col minimo emettibile definito dal DPR n. 602/73 e successive modificazioni. Il minimo emettibile  è pari ad euro 12,00.

Sì. I sistemi fognari delle aree urbane, in carico ai Gestori dei Servizi Idrici Integrati, hanno il compito di raccogliere, allontanare e scaricare le acque piovane e reflue provenienti dagli insediamenti civili e produttivi e di trattare le acque reflue presso gli impianti di depurazione.

Può avvenire che le acque piovane e reflue depurate, provenienti dai sistemi fognari urbani, vengano poi scaricate direttamente in corpi idrici esterni alla rete idraulica gestita dal Consorzio di Bonifica; in queste situazioni il Consorzio non svolge alcun servizio di scolo e pertanto non si applica ai proprietari di immobili alcun tributo a questo titolo.

Invece, nella maggior parte dei casi, le fognature urbane scaricano, in tutto o in parte, le acque piovane e reflue depurate nella rete di bonifica; si verificano in tal modo le condizioni, come definite dalla legge regionale, di “interconnessione significativa” dei sistemi fognari col sistema di bonifica, che viene quindi a svolgere un servizio anche per quelle aree urbane, già servite dalla fognatura.

I principali motivi possono essere:

  • l’immobile non rientra nel comprensorio consortile;
  • l’immobile rientra nel comprensorio consortile ma non ricade in area contributiva;
  • il contributo annuale è inferiore ai 12€, di conseguenza l’avviso sarà emesso al raggiungimento di tale soglia. (entro al massimo 5 anni);
  • l’indirizzo non è aggiornato – in tal caso contattare il numero verde 800235320 dalle ore 8,00 alle ore 14,00 dal lunedì al venerdì o scrivere una mail a segnalazioni@pec.emiliacentrale.it . Ciò impedirà che eventuali avvisi insoluti vengano inviati ad Agenzia delle Entrate – Riscossione per l’emissione della cartella, con conseguente aumento dei costi;

  • mancato aggiornamento della banca dati dell’Agenzia delle Entrate Territorio;
  • ho un contratto di locazione/affitto e non sono proprietario;

L’Art. 21 del D.R. n. 215/1933 prevede che i contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e sono esigibili con le norme ed i privilegi per l’imposta fondiaria. Alla riscossione si provvede con le norme che regolano l’esazione delle imposte dirette e pertanto non sono previste esenzioni per reddito.
Pertanto, no, il contributo di bonifica è obbligatorio, grava direttamente sull’immobile ed è posto a carico dei titolari di diritti reali di beni immobili (terreni e/o fabbricati) e quindi non dipende e non può dipendere dal reddito e dalle condizioni sociali ed economiche del proprietario.

No, non esistono esenzioni in alcun caso. La Legge italiana stabilisce che l’esenzione dall’imposizione dei contributi e l’applicazione della rendita catastale agevolata sono limitate esclusivamente alle imposte dirette. Completamente diversa è la situazione per quanto attiene i contributi di bonifica che invece vengono imposti a tutte le persone fisiche e giuridiche titolari di diritti reali di proprietà di beni immobili in ragione del beneficio conseguito dall’attività del Consorzio e non quindi in relazione alle qualità o alle finalità dell’immobile.

L’indice economico comprende il valore catastale, desunto dalla Rendita Catastale per i fabbricati e dal Reddito Dominicale per i terreni.

Il riferimento ufficiale è il Catasto (Agenzia delle Entrate-Territorio), dal quale si rileva la consistenza immobiliare e la proprietà.

Sul PORTALE DEL CONTRIBUENTE è possibile visionare tutti i parametri utilizzati per il calcolo del contributo.

PIANURA

In Pianura si ha il Beneficio Idraulico (per fabbricati, terreni e strade) a sua volta suddiviso in:

  • Beneficio di Scolo “S” finalizzato ad assicurare lo scolo delle acque meteoriche comprese quelle raccolte dai sistemi fognari provenienti dai singoli immobili;
  • Beneficio di Difesa “D” finalizzato a garantire la difesa delle acque provenienti dai territori circostanti prevenendo le esondazioni;
  • Beneficio di Base “B” finalizzato alle altre attività istituzionali come progettazione delle opere di bonifica, realizzazione di opere pubbliche, di difesa del suolo, protezione civile, pronto intervento e monitoraggio del territorio;

 

MONTAGNA

In Montagna si ha il Beneficio di Presidio Idrogeologico a sua volta suddiviso in:

  • Beneficio Opere “O” dato dalla realizzazione di opere di difesa, sistemazione e valorizzazione dei territori collinari e montani, al fine di evitare erosioni e frane;
  • Beneficio di Presidio “P” per la sorveglianza, il monitoraggio, e l’individuazione delle priorità di intervento;

 

IRRIGAZIONE

Una parte di terreni prioritariamente in pianura, godono anche del Beneficio di Disponibilità e Regolarizzazione Idrica suddiviso in:

  • Beneficio di Funzionalità Irrigua “I” che è dato dalle attività finalizzate al funzionamento mediante manutenzione e sorveglianza ed esercizio della rete idrica;
  • Beneficio di Distribuzione Idrica (Variabili) determinato dalla distribuzione della risorsa idrica a scopi prevalentemente irrigui.

Il beneficio conseguito o conseguibile dell’immobile viene quantificato attraverso la combinazione di Indici Tecnici previsti nel Piano di Classifica che tengono conto dell’ubicazione e dell’incidenza delle opere di Bonifica sul medesimo, di Indici Economici e dal Valore Economico “E”.
Il Valore Economico “E”, base imponibile per il calcolo del contributo, è dato dalla Rendita Catastale (fabbricati) o dal Reddito Dominicale (terreni) rivalutati per i coefficienti (moltiplicatori) stabiliti per legge a livello nazionale.
L’Aliquota o Aliquote (in Base ai centri di costo) sono date dai Costi da Ripartite (definiti dal Bilancio Preventivo) / Beneficio Totale (sommatoria di tutti i benefici degli immobili ricadenti nell’area relativa a quel centro di costo).
Il Contributo viene quantificato moltiplicando il Beneficio x aliquota

Il PDC è lo strumento fondamentale per regolare il legittimo esercizio del potere impositivo dei Consorzi di Bonifica ed è indispensabile per la determinazione in maniera comprensibile e trasparente degli indici tecnici ed economici di beneficio, conseguito o conseguibile a seguito dalle attività di bonifica.
Il Consiglio di amministrazione del Consorzio annualmente determina il Piano di Riparto degli oneri consortili applicando i criteri di riparto stabiliti dal PDC per suddividere il fabbisogno finanziario previsto nel Bilancio Preventivo.
Il Nuovo PDC, approvato il 28/12/2015 con D.R. 2240 della Regione Emilia-Romagna, ha omologato i parametri per il calcolo del beneficio.

Piano di classifica per il riparto degli oneri consortili – Consorzio Bonifica dell’Emilia Centrale

 

Clicca qui per una sintesi del piano contenente i metodi di calcolo

Si precisa che i Consorzi Fitosanitari sono Enti Pubblici non economici che richiedono la quota annuale obbligatoria a carico dei proprietari e/o usufruttuari di Terreni (censiti nelle provincie di Modena e Reggio Emilia) per il finanziamento delle attività istituzionali tra cui i servizi di vigilanza e informazione su operazioni di difesa contro le malattie delle piante, la sperimentazione strategie fitosanitarie a basso impatto ambientale, le lotte obbligatorie ai parassiti, l’assistenza tecnica di difesa piante ornamentali, lo smaltimento dei contenitori dei prodotti fitosanitari , ecc… come previsto dalla L. 987/31 artt. 10, 11, 13 e14, regolamento n. 1700/33 art. 57, L.R. 16/96 e successive modifiche.

Il contributo è calcolato sul redito dominicale, come determinato ai fini delle imposte sui redditi. In caso di comproprietà il contributo viene inviato in carico ad un solo nominativo.

Nel caso servano informazioni per Reggio Emilia collegarsi al sito www.fitosanitario.re.it  o telefonare allo 0522 271380, per Modena collegarsi al sito www.fitosanitario.mo.it o telefonare al numero 059 243107.

Nel caso non si paghi l’avviso ed eventuali solleciti bonari il Consorzio provvederà ad attivare le procedure di riscossione coattiva tramite notifica di cartella esattoriale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione con maggiori oneri a carico del consorziato.

Il bollettino allegato agli avvisi di pagamento può essere versato, ESCLUSIVAMENTE tramite il circuito pagoPA, mediante i seguenti canali PSP (Prestatori di Sevizi di Pagamento): uffici postali, banche, esercenti convenzionati (bar, edicole, farmacie, ricevitorie, supermercati e tabaccherie,…), home banking e sito internet PagoPA.

In alternativa si può attivare il mandato SDD (domiciliazione su cc bancario) per l’anno successivo cliccando sul seguente link:

Inserimento IBAN e Documento

Se a differenza degli altri anni non ha ricevuto l’avviso può:

  • contattare il numero verde 800235320 dalle ore 8,00 alle ore 14,00 dal lunedì al venerdì;
  • scrivere una mail a segnalazioni@pec.emiliacentrale.it
  • Se invece si dispone dell’UTENZA e PIN, indicati alla fine del dettaglio dell’avviso di pagamento dall’anno 2024 e successivi, è possibile scaricarlo dal Portale del Contribuente.

Esistono diverse modalità per richiedere l’invio informatizzato dell’avviso di pagamento:

  1. contattando il numero verde 800235320 dalle ore 8,00 alle ore 14,00 dal lunedì al venerdì;
  2. scrivere una mail a segnalazioni@pec.emiliacentrale.it ;
  3. contestualmente alla richiesta di domiciliazione bancaria (Modulo n. 13) è possibile barrare la scelta di invio via mail presente sul modulo stesso. Inserimento IBAN e Documento

Nel caso in cui siano state versate somme eccedenti al contributo dovuto è possibile richiederne il rimborso inviando il modulo specifico per posta ordinaria o alla mail: segnalazioni@pec.emiliacentrale.it. Il modulo si può stampare o editare on line al seguente link: Microsoft Word – 2. Modulistica_Rev.01-30.01.2026.docx

oppure lo si può richiedere telefonando al numero verde 800235320 dalle ore 8,00 alle ore 14,00 dal lunedì al venerdì

Si informa che in mancanza di una richiesta specifica del contribuente l’importo eccedente verrà compensato sull’emissione dell’anno successivo.

E’ possibile ottenere un pagoPA unico con importo totale telefonando al numero verde 800235320 dalle ore 8,00 alle ore 14,00 dal lunedì al venerdì o scrivere una mail a segnalazioni@pec.emiliacentrale.it

Il contributo di bonifica è un onere deducibile nella dichiarazione dei redditi dell’anno di imposta nel quale si è provveduto al pagamento. La deducibilità è prevista dall’art. 10 c.1 lettera a del TUIR.

I contributi riguardanti immobili soggetti ad IMU, non affittati e non locati sono deducibili dal reddito complessivo, non sono invece deducibili i contributi relativi ad un immobile locato a cedolare secca.

E’ possibile portare in deduzione i contributi afferenti a terreni purché dalle visure catastali non emerga già la deduzione dal reddito dominicale.

Ad ogni segnalazione verrà assegnato un numero di ticket ed inviata all’ufficio competente. 

Per diverse tipologie di ticket aperti tramite numero verde vige il silenzio assenso (ad esempio: voltura, variazione indirizzo).

I Contribuenti soggetti ad atti di ingiunzione o cartella di pagamento di AdER verrà inviata una PEC entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

I termini di conclusione del procedimento sono definiti dalla legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modificazioni/integrazioni

Occorre fornire al Consorzio i propri dettagli anagrafici (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza, recapito telefonico, eventuale recapito mail), i dati catastali del terreno che si intende irrigare, la coltura presente sull’appezzamento e il metodo irriguo utilizzato.

Inoltre, qualora non si fosse proprietari del terreno, è necessario presentare il titolo di conduzione (contratto di affitto, comodato d’uso, etc).

Tutta la documentazione deve essere inviata all’indirizzo: irrigazione@emiliacentrale.it

Per effettuare una richiesta irrigua si deve telefonare con almeno due giorni di anticipo rispetto alla data in cui si prevede di irrigare al n° verde gratuito 800.501.999. Gli orari sono:

  • Periodo di bassa idro-esigenza: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 14:00.
  • Periodo di alta idro-esigenza: dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 14:00 e sabato dalle 8:00 alle 12:30.

Al momento della richiesta l’utente deve indicare il proprio codice conduttore, il nominativo del proprietario, il codice dell’appezzamento, la superficie e la coltura che si intende irrigare, oltre che la data indicativa in cui si vorrebbe effettuare l’irrigazione. 

Hanno diritto al prelievo delle acqua irrigue i terreni che hanno il beneficio irriguo per i quali risultino pagati i contributi consortili dovuti al 31 dicembre dell’anno precedente.

Non verrà rilasciata autorizzazione al prelievo, né al proprietario né al conduttore, in caso di mancato pagamento dei contributi di irrigazione per gli anni precedenti a quello di richiesta.

Sì, il conduttore dell’appezzamento può effettuare una richiesta irrigua solo previa autorizzazione scritta del proprietario compilando il modulo di delega scaricabile all’indirizzoModulo5

oppure fornendo l’eventuale titolo di conduzione (contratto di affitto, comodato d’uso, etc)

Tutta la documentazione deve essere inviata all’indirizzo: irrigazione@emiliacentrale.it

Il Consorzio verifica se si è proprietari del terreno oggetto d’irrigazione e, qualora l’appezzamento fosse servito dalla rete consortile, si procederà all’erogazione dell’acqua. Nel caso in cui il richiedente sia servito da rete consortile ma non proprietario di terreni, è possibile chiedere al Consorzio una concessione a fini irrigui presentando il seguente Modulo10 all’indirizzo: irrigazione@emiliacentrale.it

L’ irrigazione è regolamentata secondo il Regolamento Irriguo approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 188/cms/2017 del 26 aprile 2017 RegolamentoIrriguo-FINALE.pdf nel quale vengono definiti i parametri di calcolo dell’irrigazione variabile.

Il contributo d’irrigazione spese variabili spetta, di norma, al conduttore, fatto salvo i casi in cui il contratto di affitto non preveda diversa soluzione o su differente indicazione delle parti presentando il seguente Modulo15

Tutta la documentazione deve essere inviata all’indirizzo: irrigazione@emiliacentrale.it

I terreni serviti da pozzi o invasi aziendali possono essere soggetti a una riduzione fino a un massimo del 20% del contributo spese fisse d’irrigazione. Il contribuente dovrà presentare opportuna documentazione inviando il Modulo8 all’indirizzo: segnalazioni@pec.emiliacentrale.it

Chi desidera realizzare un’opera interferente con i corsi d’acqua facenti parte del reticolo di bonifica o con le relative pertinenze, deve ottenere dal Consorzio di bonifica il relativo permesso. 

 A titolo esemplificativo – e non esaustivo – le tipologie di manufatti per la cui realizzazione è necessario un permesso (concessione/autorizzazione/nulla osta) sono le seguenti: ponticelli, coperture, opere di presa o derivazione, sifoni, scarichi acque fognarie meteoriche/reflue, attraversamenti con tubi, parallelismi con tubazioni interrate, attraversamenti linee aree, drenaggi nelle scarpate, recinzioni, costruzioni, cartelli pubblicitari, realizzazione piazzali e/o zone viabili, posa di sbarre, cancelli e/o recinzioni, prelievi d’acqua per usi extra agricoli.

L’atto di concessione/autorizzazione è un atto tecnico-amministrativo, unilaterale e usualmente a titolo oneroso con cui il Consorzio autorizza un soggetto (pubblico o privato) a realizzare un’opera interferente con i corsi d’acqua di bonifica o con le relative pertinenze. L’atto prevede le prescrizioni tecniche di costruzione dei manufatti, la disciplina degli oneri di manutenzione e gli importi relativi al canone annuo e  alle spese di istruttoria.

Principale normativa di riferimento 

  • R.D.  n° 368 del 1904;
  • R.D.  n° 215 del 1933;
  • L.R. Emilia Romagna n. 42 / 1984;
  • L.R. Emilia Romagna n. 4 / 2007;
  • Procedura permessi consortile ver 30 del 15/08/2021

Occorre inviare all’indirizzo istituzionale del Consorzio protocollo@pec.emiliacentrale.it il modulo cbec_10 / cbec_10 bis debitamente compilato e corredato dalla documentazione indicata sul modello stesso

Hanno diritto al prelievo delle acqua irrigue i terreni che hanno il beneficio irriguo per i quali risultino pagati i contributi consortili dovuti al 31 dicembre dell’anno precedente.

Non verrà rilasciata autorizzazione al prelievo, né al proprietario né al conduttore, in caso di mancato pagamento dei contributi di irrigazione per gli anni precedenti a quello di richiesta.

Sì, il conduttore dell’appezzamento può effettuare una richiesta irrigua solo previa autorizzazione scritta del proprietario compilando il modulo di delega scaricabile all’indirizzoModulo5

oppure fornendo l’eventuale titolo di conduzione (contratto di affitto, comodato d’uso, etc)

Tutta la documentazione deve essere inviata all’indirizzo: irrigazione@emiliacentrale.it

La modulistica (modello cbec_11  ed eventuale liberatoria modello cbec_11 bis) /è presente sul sito web del Consorzio www.emiliacentrale.it 

I tipologici sono presenti sul sito internet (pagina in costruzione)

No, può essere redatta anche in carta semplice.

No, le spese di istruttoria saranno riscosse dopo il completamento della pratica ed il rilascio del permesso, l’importo sarà presente sull’avviso di pagamento dell’anno successivo alla richiesta.