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FAQ
  1. Può essere inserito in lista come candidato un comproprietario, indicato negli elenchi, diverso dall’avente diritto al voto?
    L’art. 16, comma 5, dello Statuto dispone che tutti i candidati “debbono comunque essere titolari del diritto all’elettorato attivo”. L’art. 8, comma 2, dello Statuto consortile dispone che “Fanno parte dell’Assemblea elettorale con diritto all’elettorato attivo e passivo, tutti i proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile che abbiano compiuto 18 anni, godano dei diritti civile e siano in regola con il pagamento dei contributi consortili”. Il successivo comma 5 del medesimo art. 8 dispone: ” Ove non venga nominato un diverso rappresentante della comunione, il diritto di voto è esercitato dal comproprietario destinatario della richiesta di pagamento del contributo di bonifica in qualità di rappresentante della comunione”.
    Dalla lettura di queste disposizioni statutarie si deduce che:
    a) I comproprietari fanno parte dell’Assemblea elettorale ed in quanto tale sono titolari del diritto di elettorato attivo e passivo (art. 8, comma 2);
    b) Tra i comproprietari si distingue la figura del destinatario della richiesta del pagamento del contributo, ovvero del diverso rappresentante della comunione appositamente nominato, al solo fine di individuare colui che potrà esercitare materialmente il voto.
    Pertanto, un comproprietario che figura nell’elenco definitivo degli aventi diritto al voto pur non essendo tra coloro che possono esercitare materialmente il voto può essere candidato.
  2. Società di persone con soci Tizio, Caio e Sempronio e nell’elenco provvisorio dei votanti Caio è indicato quale votante: è possibile che Tizio possa essere elettore passivo ?
    La risposta è affermativa, a patto che tutti i soci siano iscritti come Amministratori nell’elenco imprese alla CCIAA. Si chiede pertanto di allegare un certificato camerale aggiornato.
  3. Se Mevio è proprietario di un fondo condotto da Calpurnio ed entrambi sono in regola con il pagamento del contributo, il primo per la quota fissa ed il secondo per la quota variabile ed entrambi indicati nell’elenco provvisorio dei votanti, possono ambedue distintamente esercitare il diritto di voto ?
    La risposta è affermativa se entrambi sono indicati nell’elenco provvisorio dei votanti
  4. Che provvedimento viene adottato nel caso un elettore “per errore” ha sottoscritto più di una lista di candidati ?
    Nel caso un elettore sottoscriva per errore più liste nelle sezioni in cui è presente sarà tenuta buona la firma nella lista presentata cronologicamente prima
  5. La lista dei candidati va presentata in 3 originali ?
    Si
  6. La lista dei candidati va corredata anche dalla dichiarazione di possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge per essere eletti ?
    Si
  7. La lista dei presentatori va presentata in 1 originale e 2 copie ?
    Si
  8. La data di deposito della lista è l’11/09/2023 o il 12/09/2023 ?
    Il termine scade alle ore 18,00 del 12 settembre 2023