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Compensi dirigenti di vertice e di area

Comunicato del Presidente ANAC del 7 marzo 2018

Determinazione dell’8 marzo 2017 n. 241 “Linee guida recanti indicazioni  sull’attuazione dell’art. 14 del d.  lgs. 33/2013 «Obblighi di    pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di   amministrazione,  di direzione o di governo e i titolari di incarichi   dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs.  97/2016sospensione dell’efficacia  limitatamente alle indicazioni sulla   pubblicazione dei dati di cui all’art. 14,  co. 1-ter, ultimo periodo   del d.lgs. 33/2013.
Si fa riferimento alla determinazione n. 241 dell’8 marzo  2017   dell’Autorità e alle indicazioni ivi fornite sugli obblighi di    pubblicazione di cui all’art. 14, co. 1-ter, ultimo periodo, del d.lgs.   33/2013  concernente l’obbligo dell’amministrazione  di pubblicare sul   proprio sito  istituzionale il dato trasmesso da ciascun dirigente   sull’importo complessivo  degli emolumenti percepiti a carico della   finanza pubblica.
In  data 5 gennaio 2018 è intervenuta la sentenza del TAR Lazio, sez.   I-quater, n. 84/2018,  su ricorso proposto dal Garante per la protezione   dei dati personali, per la  corretta interpretazione dell’ordinanza   cautelare dello stesso TAR del 2 marzo  2017 n. 1030, con la quale sono   stati sospesi gli atti del Garante volti a dare  attuazione agli   obblighi di trasparenza relativi ai dati reddituali e  patrimoniali   nonché ai compensi e agli importi di viaggio di servizio dei  dirigenti   (c. 1, lettere c) ed f) e 1-bis dell’art. 14 d.lgs. 33/2013)
Il  Garante, in particolare, ha chiesto al Giudice amministrativo di   precisare se l’ottemperanza  alla richiamata ordinanza cautelare   precludesse, o meno, anche la pubblicazione  del dato relativo   all’ammontare degli “emolumenti complessivi percepiti a  carico della finanza pubblica”   percepiti da ciascun dirigente previsto  dall’art. 14 co.1 ter del   d.lgs. 33/2013, non oggetto diretto dell’ordinanza  cautelare n.   1030/2017. Ciò anche tenuto conto del prosieguo del giudizio di  merito   in cui lo stesso TAR, con ordinanza del 19 settembre 2017 n. 9828, ha    rimesso d’ufficio alla Corte costituzionale la questione di    legittimità del co. 1-ter dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 in quanto «l’oggetto    della pubblicazione prevista dall’ultimo periodo dal predetto comma   costituisce  un dato aggregato che contiene quello di cui al comma 1,   lett. c) dello stesso  articolo e può anzi corrispondere del tutto a   quest’ultimo, laddove il  dirigente non percepisca altro emolumento se   non quello corrispondente alla  retribuzione per l’incarico assegnato».

Il  TAR con la sentenza n. 84/2018 ha deciso, richiamando anche le motivazioni già  espresse con l’ordinanza n. 9828/2017, che «la  corretta interpretazione dell’ordinanza cautelare di cui trattasi, alla  luce del conseguimento da parte dei ricorrenti dell’effetto utile che le è  proprio, preclude anche la pubblicazione del dato aggregato di cui al comma  1-ter dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013».

Alla luce di quanto sopra,  al fine di evitare alle amministrazioni   pubbliche situazioni di incertezza  sulla corretta applicazione   dell’art. 14 co. 1 ter, con possibile contenzioso e  disparità di   trattamento fra dirigenti appartenenti a amministrazioni diverse,  il   Consiglio dell’Autorità in data 1° marzo 2018 ha valutato opportuno sospendere    l’efficacia della Determinazione dell’8 marzo 2017 n. 241   limitatamente alle  indicazioni relative alla pubblicazione dei dati di   cui all’art. 14 co. 1-ter ultimo  periodo, in attesa della definizione della questione di legittimità  costituzionale.

Con  il presente Comunicato si intendono superati i precedenti comunicati del 17 maggio 2017 e dell’8 novembre 2017.

Raffaele Cantone

Depositato  presso la Segreteria del Consiglio in data 14 marzo 2018
Il  Segretario, Maria Esposito