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Riferimenti normativi su organizzazione e attività

L’importanza della funzione della bonifica è riconosciuta dal nostro ordinamento al più alto livello, con la disposizione contenuta nell’art. 44 della Costituzione.

Attualmente, per effetto del rinvio contenuto nell’art. 73 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, la materia riguardante i Consorzi di bonifica rientra tra quelle di competenza delle Regioni, che vi provvedono nel rispetto dei principi fondamentali determinati con legge dello Stato.

La funzione di Legge “quadro” in materia viene pacificamente riconosciuta al R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 recante “Nuove norma per la bonifica integrale”, integrato dalla legge 12 febbraio 1942, n. 183 che dispone tuttora la disciplina fondamentale in materia, di fatto riprodotta, per sommi capi negli artt. 857 – 865 del Codice Civile.

Il valore di legge quadro del R.D. 215/33 è confermato dalla normativa emanata dalla Regione Emilia Romagna. La legge Regionale 2 agosto 194, n. 42, recante “Nuove norme in materia di enti di bonifica”, integrata dalla legge Regionale 23 aprile 1987, n. 16, infatti sostanzialmente riflette l’impostazione ed i principi propri della disciplina statale.

L’esame della normativa che specificatamente disciplina la materia della bonifica deve necessariamente prevedere il “Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi” approvato con il R.D. 8 maggio 1904, n. 368, il cui titolo VI, Capo I, tuttora disciplina l’attività che i Consorzi svolgono in materia di polizia idraulica imponendo sulla proprietà privata vincoli di rispetto a favore delle opere di bonifiche, come espressamente riconosciuto dall’art. 14 della Legge Regionale n. 14 aprile 2001 n. 7.

Le funzioni proprie dei Consorzi di bonifica, derivanti da questa specifica normativa di settore, si sono arricchite negli ultimi tempi per effetto di numerose leggi riguardanti altri settori, connessi alla bonifica, che riconoscono anche in tali specifici campi un ruolo ai Consorzi, attribuendone nuove competenze

Fondamentale, da questo punto di vista, è l’importanza che viene attribuita alla bonifica relativamente alla tutela dell’ambiente. Il riconoscimento della fondamentale valenza ambientale della bonifica, già consolidato nella normativa e nella giurisprudenza degli ultimi decenni dello scorso secolo, ha trovato la sua definitiva conferma con il D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 recante “Norme in materia ambientale” che, nella Parte Terza (Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche) attribuisce ai consorzi di bonifica funzioni tanto in materia di difesa del suolo, quanto di gestione della risorsa idrica e di tutela delle acque dall’inquinamento.

Inoltre, la bonifica risulta correlata, a livello normativo, con le altre fondamentali funzioni pubbliche di seguito indicate :

Urbanistica ed espropri

La L.R. 24 marzo 2000, n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio” ha finalmente improntato la pianificazione territoriale e urbanistica alla sicurezza idraulica del territorio.

Anticipando queste recenti disposizioni, il Consorzio ha più volte collaborato con le Amministrazioni comunali del proprio comprensorio predisponendo gli studi idrologici a corredo dei rispettivi Piani Regolatori Generali. In altre occasioni ha partecipato all’iter di adozione degli strumenti urbanistici presentando le proprie osservazioni.

La L.R. 19 dicembre 2002 n. 37, così come modificata dall’art.24 della legge 3 giugno 2003 n. 10 ha conferito ai Consorzi di bonifica funzioni relative allo svolgimento delle procedure espropriative per tutte le opere di bonifica da loro realizzate. Tale legge ha inoltre previsto procedure semplificate per gli espropri di aree di rispetto dei canali di bonifica.

Lavori pubblici

La capacità di progettare e realizzare opere pubbliche complesse, una delle caratteristiche più significative dei Consorzi di bonifica, è stata oggetto di alcuni significativi riconoscimenti legislativi.

La L.R. 24 marzo 2000, n. 22 dispone all’art. 3 che la Regione possa affidare la realizzazione di opere e lavori pubblici di propria competenza, tra gli altri enti ai Consorzi di bonifica.

Il D.Lgs. 12-4-2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) prevede all’art. 90 che i Consorzi di bonifica possano partecipare assieme ad altri enti pubblici agli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori.

In attuazione a questa disposizione, il Consorzio ha promosso la costituzione di un Ufficio Consortile di Progettazione e di Direzione dei lavori assieme ad alcuni Comuni e Comunità montane del proprio comprensorio di montagna, a cui sono state affidate le attività di progettazione, direzione lavori e la responsabilità del procedimento nella realizzazione di opere e lavori pubblici.

Pesca

I canali di bonifica costituiscono una risorsa fondamentale per l’esercizio dell’attività ittica.

L’esercizio della pesca nelle acque di bonifica è disciplinato dalla L.R. 22 febbraio 1993, n. 11.

Il Consorzio ha attuato numerose iniziative in collaborazione con le associazioni di pescatori per la valorizzazione del patrimonio ittico.

Protezione civile e avversità atmosferiche

La L.R. 7 febbraio 2005 n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’agenzia regionale di protezione civile) disciplina delle attività e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione civile” include i Consorzi di Bonifica tra le strutture operative nell’attività di protezione civile (art. 14, comma 2, lettera h).

Il contributo fornito dal Consorzio in occasione delle eccezionali piene del Po del 1994 e del 2000 è stato da più parti riconosciuto come fondamentale. In particolare, durante la piena dell’ottobre 2000, il Consorzio, assieme ad altre bonifiche confinanti, ha messo a disposizione uomini e mezzi per la realizzazione in meno di una giornata del rialzo degli argini del torrente Crostolo, opera questa che attendeva di essere compiuta da alcuni anni.

Sviluppo della montagna

La L.R. 20 gennaio 2004 n. 2 (Legge per la montagna) dispone che i Consorzi di bonifica siano tra i soggetti istituzionali chiamati a partecipare al procedimento per le intese istituzionali per la montagna previste dall’art. 5 della legge.

Dall’esame di questo quadro normativo in costante evoluzione, alla luce anche della pratica attuazione che il Consorzio della Bonifica Parmigiana Moglia – Secchia via ha dato, emerge con chiarezza che la bonifica, da attività posta esclusivamente a presidio della proprietà privata, ha via via, per l’intreccio delle varie funzioni che le sono state riconosciute, avuto una portata sempre più ampia fino ad assumere una valenza di tipo generale.

Da attività finalizzata esclusivamente al riscatto delle terre, la bonifica è divenuta con il tempo attività di difesa e valorizzazione del territorio, inteso nell’eccezione più ampia del termine, diventando a tutti gli effetti una vera e propria risorsa per la collettività, a cui i Consorzi di bonifica offrono un notevole patrimonio tecnico e di consolidata esperienza per meglio affrontare problematiche ed emergenze di vario tipo, dall’ambiente, ai lavori pubblici, all’urbanistica, ecc..

In questo contesto, i Consorzi di bonifica, e tra questi il Consorzio della Bonifica Parmigiana Moglia – Secchia, si pongono come enti, improntati al principio di autogoverno, con ruolo intermedio, in quanto tradizionalmente capaci di interagire e collaborare tanto con i propri consorziati, privati proprietari, quanto con associazioni, gruppi di cittadini ed enti istituzionali, rappresentando uno dei più chiari esempi di concreta realizzazione del principio di sussidiarietà nel rapporto tra enti, istituzioni e cittadini.