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Accesso documentale (ai sensi della Legge 241/90)

Modulo richiesta di accesso documentale

L’accesso documentale, disciplinato dal Capo V (artt. 22-28) della L. n. 241/1990, consiste nel diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi da parte del titolare di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”.

È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti dal Consorzio e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

Il diritto di accesso è esercitabile nei confronti di documenti amministrativi materialmente esistenti, già completamente formati al momento della presentazione della richiesta e detenuti dal Consorzio stesso; esso è esercitabile fino a quando il Consorzio abbia l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere. Non sono ammesse richieste generiche o finalizzate ad un controllo generalizzato dell’attività del Consorzio.

Non sono accessibili le informazioni in possesso del Consorzio che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.

La richiesta di accesso ai documenti, contenente le complete generalità del richiedente con i relativi recapiti e numeri di telefono, deve indicare i documenti oggetto della richiesta, ovvero, in caso di mancata conoscenza di essi, tutti gli elementi che ne consentono l’individuazione. Il soggetto richiedente deve specificare il proprio interesse concreto, diretto ed attuale all’accesso.

La richiesta di accesso può essere redatta utilizzando il modulo di accesso documentale.

La richiesta di accesso può essere trasmessa dal titolare del diritto per posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.emiliacentrale.it o per posta elettronica all’indirizzo protocollo@emiliacentrale.it. In alternativa, essa può essere presentata anche tramite posta ordinaria, inviata alla sede centrale del Consorzio, in Corso G. Garibaldi n. 42 a Reggio Emilia, via Fax al n. 0522443254 o a mani presso l’Ufficio Segreteria (tel. 0522443211) nella predetta sede centrale.

Laddove la richiesta di accesso non sia sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa dev’essere sottoscritta, datata e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed eventuale estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

Il Responsabile del procedimento di accesso è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ossia il Direttore Generale Avv. Domenico Turazza, che può affidare il procedimento ai Dirigenti (o agli altri dipendenti) ai quali fanno riferimento i documenti oggetto della richiesta di accesso.

Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli di seguito indicati.

Sono esclusi dall’accesso gli atti e i documenti definiti riservati per espressa indicazione di legge o di regolamento. L’esclusione dell’accesso può riguardare anche solo una parte del documento.

Ai sensi dell’art. 24 della L. n. 241/1990 sono individuati i seguenti documenti sottratti all’accesso:

a. i documenti relativi agli accertamenti medico-legali e la relativa documentazione, nonchè i documenti e gli atti comunque relativi alla salute o concernenti le condizioni psicofisiche od attinenti alla sfera sessuale delle persone, fatto salvo che è comunque garantito l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici;

b. i documenti relativi alla vita privata dei dipendenti, anche in quiescenza, dei collaboratori esterni aventi a qualsiasi titolo un rapporto di lavoro con il Consorzio, dei soggetti estranei al Consorzio membri di organi collegiali e commissioni presso il Consorzio;

c. i documenti relativi a procedure selettive contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi;

d. i verbali delle riunioni degli organi di governo e di altri organismi consortili nella parti riguardanti atti, documenti ed informazioni sottratti all’accesso;

e. i pareri legali relativi a controversie in atto o potenziali e la corrispondenza relativa, salvo che gli stessi costituiscano presupposto logico giuridico di provvedimenti assunti dal Consorzio e siano in questi ultimi richiamati;

f. gli atti e la corrispondenza inerenti alla difesa del Consorzio nella fase precontenziosa e contenziosa;

g. le note, gli appunti e ogni elaborazione degli uffici con funzione di studio preliminare del contenuto di atti;

h. gli atti dei privati occasionalmente detenuti in quanto non scorporabili da documenti direttamente utilizzati, e comunque, gli atti che non abbiano avuto specifico rilievo nei provvedimenti consortili;

i. la documentazione relativa alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi, imprese ed associazioni, ovvero contenente informazioni riservate di carattere commerciale, industriale e finanziario, comunque utilizzata ai fini dell’attività istituzionale;

l. la documentazione attinente a procedimenti penali, ovvero utilizzabile a fini disciplinari o di dispensa dal servizio, monitori o cautelari, nonchè concernenti procedure conciliative, arbitrali e l’istruttoria di ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente:

m. i documenti che l’organo di governo dichiara riservati ai sensi dell’art. 24, comma 2, L. n. 241/1990

Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, ovvero dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, l’accesso è consentito nei limiti e nei termini previsti dagli artt. 59 e 60 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

Qualora, in base al contenuto del documento richiesto, il Responsabile individui soggetti controinteressati, invia ai medesimi, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione), comunicazione della richiesta di accesso. Sono considerati controinteressati tutti i soggetti che dall’esercizio del diritto di accesso potrebbero vedere pregiudicato e/o compromesso il loro diritto alla riservatezza. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione i controinteressati possono presentare motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, accertata l’avvenuta ricezione della comunicazione da parte di tutti i controinteressati, o l’assenza di opposizioni, il Responsabile del procedimento di accesso provvede sulla richiesta di accesso. Il termine di trenta giorni previsto per la conclusione del procedimento di accesso resta sospeso per il periodo di dieci giorni assegnato ai controinteressati.

L’accesso ai documenti amministrativi non è negato qualora sia sufficiente fare ricorso all’accesso parziale (limitato ad alcune parti del documento) o al potere di differimento, anche solo di una parte del documento; il Consorzio indica la durata del differimento.

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso debbono essere motivati.

Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di accesso il Responsabile del procedimento di accesso decide sulla medesima con provvedimento motivato, dandone immediata comunicazione al richiedente. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta.

aggiornato il 21 maggio 2024