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Accesso civico semplice

Modulo richiesta di accesso semplice

L’accesso civico semplice, disciplinato dall’art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013, consiste nel diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

L’istanza di accesso civico, contenente le complete generalità del richiedente con i relativi recapiti e numeri di telefono, deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Per presentare la richiesta di accesso non è necessario fornire una motivazione o una giustificazione a sostegno della stessa.

Detta richiesta può essere redatta utilizzando il modulo di accesso semplice.

L’istanza di accesso civico può essere trasmessa dal soggetto interessato per posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.emiliacentrale.it o per posta elettronica all’indirizzo protocollo@emiliacentrale.it. In alternativa, l’istanza può essere presentata anche tramite posta ordinaria, inviata alla sede centrale del Consorzio, in Corso G. Garibaldi n. 42 a Reggio Emilia, via Fax al n. 0522443254 o a mani presso l’Ufficio Segreteria (tel. 0522443211) nella predetta sede centrale.

Laddove la richiesta di accesso civico non sia sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa dev’essere sottoscritta, datata e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Il rilascio di dati, documenti o informazioni in formato elettronico, in risposta alla richiesta di accesso civico, è gratuito. Quando il Consorzio risponde alla richiesta di accesso generalizzato mediante il rilascio di documenti, dati o informazioni in formato cartaceo, può richiedere il rimborso dei costi effettivamente sostenuti e documentati per la riproduzione su supporti materiali.

Il Responsabile del procedimento di accesso civico semplice è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ossia il Direttore Generale Avv. Domenico Turazza, che può affidare ai Dirigenti (o agli altri dipendenti) competenti per materia l’attività istruttoria ed ogni altro adempimento inerente al procedimento.

Il Responsabile del procedimento, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza dispone la pubblicazione del documento, dell’informazione o del dato richiesto sul sito istituzionale nella relativa sezione dell’Amministrazione Trasparente, dandone comunicazione al Dirigente competente, e contemporaneamente dispone che venga comunicato al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Qualora quanto richiesto risulti già pubblicato in Amministrazione Trasparente, il Responsabile ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Nel caso in cui l’istanza riguardi l’accesso a dati, documenti ed informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, la comunicazione ai soggetti controinteressati non è dovuta.

aggiornato il 21 maggio 2024