Modulo richiesta accesso civico generalizzato
L’accesso civico generalizzato, disciplinato dall’art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013, consiste nel diritto di chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dal Consorzio, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis del medesimo Decreto.
L’istanza di accesso generalizzato, contenente le complete generalità del richiedente con i relativi recapiti e numeri di telefono, deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti o quantomeno consentire l’agevole individuazione degli stessi con riferimento alla loro natura e al loro oggetto. Per presentare la richiesta di accesso generalizzato non è necessario fornire una motivazione o una giustificazione a sostegno della stessa.
Detta richiesta può essere redatta utilizzando il modulo di accesso civico generalizzato.
L’istanza di accesso generalizzato può essere trasmessa dal soggetto interessato per posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.emiliacentrale.it o per posta elettronica all’indirizzo protocollo@emiliacentrale.it. In alternativa, l’istanza può essere presentata anche tramite posta ordinaria, indirizzata alla sede centrale del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, in Corso G. Garibaldi n. 42 a Reggio Emilia, via Fax al n. 0522443254 o a mani presso l’Ufficio Segreteria (tel. 0522443211) nella predetta sede centrale.
Laddove la richiesta di accesso generalizzato non sia sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa dev’essere sottoscritta, datata e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Il rilascio di dati, documenti o informazioni in formato elettronico, in risposta alla richiesta di accesso generalizzato, è gratuito. Quando il Consorzio risponde alla richiesta di accesso generalizzato mediante il rilascio di documenti, dati o informazioni in formato cartaceo, può richiedere il rimborso dei costi effettivamente sostenuti e documentati per la riproduzione su supporti materiali.
Il Responsabile del procedimento di accesso civico generalizzato è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ossia il Direttore Generale Avv. Domenico Turazza, che può affidare ai Dirigenti (o agli altri dipendenti) competenti per materia l’attività istruttoria ed ogni altro adempimento inerente al procedimento.
L’accesso civico generalizzato è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’articolo 24, comma 1, della L. n. 241/1990.
L’accesso civico generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
a. la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico
b. la sicurezza nazionale
c. la difesa e le questioni militari
d. le relazioni internazionali
e. la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato
f. la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento
g. il regolare svolgimento di attività ispettive
L’accesso civico generalizzato è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
a. la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
b. la libertà e la segretezza della corrispondenza
c. gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali
Laddove la richiesta di accesso generalizzato possa incidere su interessi connessi alla protezione dei dati personali, o alla libertà e segretezza della corrispondenza oppure agli interessi economici e commerciali (ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali), il Consorzio ne dà comunicazione ai soggetti titolari di tali interessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento (o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione).
Il soggetto controinteressato può presentare (anche per via telematica) una eventuale e motivata opposizione all’istanza di accesso generalizzato, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione della richiesta di accesso generalizzato. Decorso tale termine, il Consorzio provvede sulla richiesta di accesso generalizzato, accertata la ricezione della comunicazione da parte del controinteressato.
Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, con la comunicazione dell’esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi (fino ad un massimo di dieci giorni) nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato.
In caso di accoglimento l’amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.
Qualora vi sia stato l’accoglimento della richiesta di accesso generalizzato nonostante l’opposizione del controinteressato, il Consorzio è tenuto a darne comunicazione a quest’ultimo. I dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.
Il provvedimento, sia esso di rifiuto, di accoglimento parziale o di accoglimento dell’istanza di accesso civico generalizzato, contiene un’adeguata motivazione.
aggiornato il 21 maggio 2024